Cancellazioni Protesti
Riabilitazione protesti del Tribunale
Nel momento in cui un assegno o una cambiale non viene pagato, questo provoca un protesto presso il Registro Informatico della Camera di Commercio.
Urgente diventa la cancellazione protesti e riabilitazione civile presso il Tribunale poichè diversamente viene precluso qualsiasi accesso al credito o bancario.
Dal 2009 esiste anche un ulteriore archivio segmento del CAI (Centrale allarme interbancaria) ossia il “blocco CAI” segnalazione ASA (“sanzioni amministrative assegni”) quando l'assegno non viene pagato entro 60gg, viene notificato dalla Prefettura che allunga di altri 24/60 mesi la durata della segnalazione in base alla legge 386/90 e cosi gli anni diventano 10 (vedi qui a disciplina sanzionatoria dell'assegno).
È necessario quindi fare anche la cancellazione al C.A.I. sia per il primo blocco dei 6 mesi che per il secondo blocco ossia quello successivo da 24 a 60 mesi con inevitabile divieto di qualsiasi movimento bancario con sanzione da € 516 a € 3.099 per ogni assegno in base alla recidiva e importi.
Riabilitazione protesti del Tribunale
La soluzione definitiva si chiama Riabilitazione protesti del Tribunale (anche in assenza del titolo originale dopo 12 mesi): garantisce la cancellazione del protesto in base alle Lgs. 108/96 e 235/2000, quindi in base all’art. 17 c.6/bis “l’assegno protestato in seguito alla riabilitazione protesti è come se non fosse mai avvenuto”. obbligando così IN FORZA DI LEGGE qualunque banca dati a cancellare il protesto od i protesti di assegni e cambiali da qualunque archivio.
Nel casi di blocco CAI invece esiste una procedura legale che in 30 gg sblocca la segnalazione in Banca d’Italia indipendentemente dalla cancellazione protesti.
Ricordiamo che se sono trascorsi 12 mesi, anche in assenza dei titoli e possedendo adeguate certificazioni, si può presentare “istanza cancellazione protesti” e solo in Tribunale.
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